Diritto di famiglia
Il diritto di famiglia comprende tutte le norme di diritto privato che disciplinano i rapporti tra persone unite da un rapporto di parentela, affinità o adozione. Questioni legate a matrimonio, divorzio, modifica della sentenza di divorzio, separazione legale, così come le diverse forme di acquisizione o perdita del rapporto di filiazione, la potestà genitoriale, ecc. rientrano tutte nell’ambito del diritto di famiglia.
L’evoluzione delle realtà sociali ha portato all’evoluzione del diritto di famiglia, che è diventato più ricco e complesso. La sua applicazione può essere difficile per coloro che non sono giuristi di professione e la consulenza o l’assistenza di un avvocato si rivelano spesso utili.
Lo Studio Giorgini Avocats offre consulenze e assistenza in tutte le questioni di diritto di famiglia, in particolare nelle seguenti situazioni:
Separazione/Misure protettive
La separazione di una coppia comporta trasformazioni profonde, di natura materiale ed economica quanto, naturalmente, a livello emotivo.
Per le persone sposate, al momento della separazione entrano in gioco le misure protettive dell’unione coniugale e le relative regole. Il giudice chiamato a disporre le misure protettive ha la facoltà, in particolare, di assegnare la casa di famiglia a uno dei coniugi, di determinare gli aspetti relativi alla cura dei figli (affidamento, affidamento alternato, diritto di visita) e di fissare, se necessario, i contributi per il mantenimento.
In taluni casi è possibile che si arrivi a una soluzione rapidamente e in modo poco conflittuale. Di contro, alcune separazioni possono essere complesse dal punto di vista legale e molto controverse.
La determinazione dei costi per un adeguato mantenimento dei figli, così come i contributi di mantenimento a carico del genitore non affidatario, si basa oggi su normative molto elaborate che evolvono in linea con la giurisprudenza del Tribunale federale.
È importante, fin dall’inizio di una separazione, garantire che le norme siano eque, proporzionate e accettabili. Anche se il modo in cui la separazione è regolata in fase iniziale può essere successivamente modificato, tali cambiamenti non sono sempre agevoli da attuare.
Pertanto è importante partire subito “con il piede giusto”.
Per le persone non sposate, la separazione può richiedere l’intervento di più giudici diversi e l’applicazione di norme diverse da quelle per i coniugi, in particolare per l’assegnazione dell’abitazione comune. Le questioni relative ai costi per il mantenimento dei figli e ai contributi sono tuttavia trattate allo stesso modo sia per i genitori sposati e sia per quelli non sposati, a partire dal 1° gennaio 2017.
Nelle controversie familiari lo studio si adopera per mettere in campo tutti gli elementi destinati a difendere gli interessi del cliente nella fase del conflitto, mantenendo al contempo un atteggiamento di apertura verso possibili soluzioni transattive.
Divorzio
Il divorzio può essere una semplice formalità per alcune coppie, soprattutto se il reddito è simile, se non ci sono beni o debiti accumulati, o figli minori, anche se il matrimonio è durato solo pochi anni.
In altre situazioni, occorre prestare attenzione alla gestione dei figli, ai contributi di mantenimento, ma anche alla liquidazione del regime matrimoniale e alla divisione della previdenza professionale.
Non è solo il calcolo della pensione che può causare difficoltà. In relazione alla liquidazione del regime patrimoniale spesso sorgono diverse questioni.
Quanto deve versare un coniuge che vuole diventare l’unico proprietario della casa o dell’appartamento di famiglia? La risposta è che dipende dall’origine dei fondi investiti in quella abitazione. Come si ripartiscono i debiti (in particolare i debiti fiscali o il mutuo, nello specifico) accumulati durante il matrimonio? Per gli arretrati d’imposta, la giurisprudenza prevede che essi siano distribuiti in base alla percentuale del reddito accumulato da ciascun soggetto nel periodo d’imposta in questione. Per gli altri debiti, dipende da quale dei coniugi ha assunto il prestito e da chi ha utilizzato gli importi ricevuti.
Nel caso in cui entrambi i coniugi siano debitori in solido, il creditore non è vincolato dalla ripartizione interna dei debiti. Occorre pertanto garantire che un accordo o una decisione del tribunale su questo punto possano essere effettivamente applicati in conformità a quanto concordato.
Nel caso della previdenza professionale, la divisione può essere complessa quando uno dei coniugi è andato in pensione, anche in caso di pensionamento anticipato. Come si può essere sicuri che l’intero importo previdenziale accumulato dall’altro coniuge sia reso noto nell’ambito della procedura di divorzio?
Questi sono solo alcuni degli aspetti che possono emergere nelle procedure di divorzio e il coinvolgimento di un avvocato è spesso necessario per garantire che gli interessi in gioco siano adeguatamente tutelati.
Lo Studio è pronto ad assicurare tale tutela.
Contributi di mantenimento
Il contributo di mantenimento non viene calcolato nello stesso modo per un bambino minorenne o per un figlio maggiorenne.
Le norme per i contributi dovuti al coniuge durante la separazione sono diverse da quelle che disciplinano un’eventuale rendita dopo il divorzio.
L’importo dei contributi di mantenimento può essere modificato se vi è una variazione duratura e sostanziale che lo giustifica.
Lo Studio è a disposizione dei propri clienti in qualsiasi situazione in cui sia necessario fissare un contributo di mantenimento, sia al momento della separazione che in caso di cambiamento delle circostanze economiche.
Contratto per contributi di mantenimento
Quando i genitori non sono sposati, è possibile e persino consigliabile stipulare un contratto per contributi di mantenimento al momento della separazione.
Un figlio nato fuori dal matrimonio è soggetto per legge alla sola potestà genitoriale della madre. È possibile, con la firma di una dichiarazione congiunta, istituire una potestà genitoriale congiunta.
Questa dichiarazione può essere inclusa in un accordo che regola anche le spese per il mantenimento del figlio e il contributo di mantenimento a carico del genitore non affidatario.
È inoltre possibile indicare l’attribuzione dell’assegno di formazione ai sensi dell’AVS. Questo assegno è un reddito fittizio, che si aggiunge agli altri redditi accumulati dalla persona assicurata in particolare grazie all’attività lucrativa, e verrà utilizzato per il calcolo della rendita al momento opportuno. In linea di massima, è il genitore che riduce il proprio tasso di occupazione o abbandona un’attività professionale che dovrebbe beneficiare di questo assegno di formazione.
Per quanto riguarda il contributo di mantenimento, occorre tener conto della probabile evoluzione delle entrate e delle spese, secondo le regole della giurisprudenza in materia.
L’intervento dello Studio porta alla stesura di un atto completo, che terrà conto di tutti gli elementi rilevanti e promuoverà una situazione chiara e comprensibile per ogni genitore.
Constatazione/contestazione della filiazione
Un figlio nato da genitori sposati è automaticamente iscritto nel registro civile come figlio del proprio padre e della propria madre.
Lo stesso non vale per un figlio nato fuori dal matrimonio, che è iscritto nel registro civile solo come figlio della propria madre.
Il padre ha quindi la possibilità di firmare una dichiarazione di riconoscimento della paternità, prima o dopo il parto. Non vi è un termine per la firma di tale dichiarazione.
Tuttavia, se rifiuta di procedere in tal senso, sarà necessario adire l’autorità giudiziaria competente per far accertare la sua paternità e ottenere così l’iscrizione della relativa paternità nel registro di stato civile.
Finché il padre non è legalmente riconosciuto come tale, non ha né diritti né obblighi nei confronti del bambino. È quindi importante che ciò possa essere fatto rapidamente, soprattutto nell’interesse di quest’ultimo.
La paternità derivante dal matrimonio può essere contestata sia dal padre che dal figlio. Il bambino è rappresentato da un curatore appositamente incaricato di procedere con tale contestazione, durante la minore età o almeno fino al raggiungimento dell’età in cui ha maturato la capacità di giudizio.
Il figlio può contestare la filiazione fino a un anno dopo il raggiungimento della maggiore età. Per quanto riguarda il marito, egli deve radicare l’azione legale entro cinque anni dalla nascita.
Detto termine vale anche per il padre che era in errore al momento del riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio.
L’instaurazione o l’esclusione del legame di filiazione ha conseguenze materiali e pratiche. Si tratta altresì di una questione di identità per ogni bambino.
Lo Studio è a disposizione dei clienti per questo tipo di procedura.
Sottrazione di minore
La sottrazione di minore è definita come il trasferimento o il non ritorno di un minore senza il consenso del genitore affidatario o di qualsiasi altra istituzione o ente che ha ottenuto l’affidamento del minore. La sottrazione è punibile secondo il Codice penale svizzero con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.
Se il minore viene portato all’estero, deve essere applicata la Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 25 ottobre 1980 (CLaH80), se lo Stato di residenza abituale del minore o lo Stato in cui si trova attualmente il minore è vincolato da detta convenzione. La CLaH80 è stata sottoscritta dalla Svizzera in data 11 ottobre 1983 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1984.
Lo Studio è pronto a difendere gli interessi dei propri clienti nei procedimenti di ritorno immediato fondati sulla CLaH80, ma anche nei casi di sottrazione non sottoposti a detta convenzione.
Modifica alle clausole per la gestione dei figli
Durante il periodo della minore età del figlio, può essere necessario modificare la potestà genitoriale con riferimento al minore. Ciò si verifica nello specifico nei casi di separazione dei genitori.
La potestà genitoriale è definita come l’insieme dei diritti e dei doveri dei genitori, che sono obbligati a fornire al figlio le cure necessarie, a provvedere alla sua educazione, a garantirne lo sviluppo armonioso e a prendere le decisioni necessarie, a seconda delle proprie capacità.
Per i genitori sposati, la potestà genitoriale è congiunta dalla nascita del bambino. La legge vigente prevede che lo rimanga anche dopo la separazione, e anche dopo il divorzio, salvo in situazioni particolari.
La questione dell’affidamento e del diritto di visita può richiedere adattamenti legati ai cambiamenti nella vita dei genitori, ma anche del bambino.
Questi cambiamenti possono, naturalmente, essere decisi congiuntamente. Tuttavia, spesso non è immediatamente possibile raggiungere un accordo.
In questi casi è consigliabile l’intervento di un avvocato esperto in diritto dei minori. Lo Studio è competente in materia e può procedere con le misure necessarie, sia innanzi all’autorità giudiziaria sia in collaborazione con i professionisti dei servizi addetti all’infanzia, il cui coinvolgimento può rivelarsi necessario.
Riscossione dei contributi di mantenimento
Una volta fissato il contributo di mantenimento, questo deve essere pagato. E proprio questo aspetto può rivelarsi problematico.
Il Codice civile prevede specifici provvedimenti esecutivi per i contributi di mantenimento. Ad esempio, è possibile ottenere una diffida ai debitori, ossia un ordine impartito al datore di lavoro del debitore del contributo di mantenimento di provvedere al versamento diretto al beneficiario. Se il debitore del contributo non è un dipendente, questa diffida può essere indirizzata a una compagnia di assicurazione che gli paga un indennizzo o una rendita, o a qualsiasi persona nei cui confronti risulta creditore.
Se il debitore persiste nell’inadempimento del proprio obbligo di mantenimento, o se vi è motivo di credere che si prepari a fuggire, a sperperare i suoi beni o a farli sparire, è possibile ottenere dal magistrato competente un provvedimento che gli imponga di fornire una garanzia, ossia una garanzia adeguata per i futuri contributi di mantenimento. Tale garanzia può essere fornita, ad esempio, sotto forma di pegno su beni immobili.
Il mancato pagamento del contributo di mantenimento può costituire un reato. La procedura penale può essere utile per promuovere una composizione amichevole del debito relativo al mantenimento, in quanto la querela può essere ritirata previo accordo tra il querelante e l’imputato.
Lo Studio interviene a fianco dei propri clienti per difendere i loro interessi in relazione al pagamento dei contributi di mantenimento, sia che gli stessi siano dovuti o da ricevere.
Contenzioso internazionale
Le parti coinvolte in una controversia in materia di diritto di famiglia non vivono necessariamente sul territorio dello stesso Stato.
In questo caso si deve tener conto del diritto internazionale privato. È la branca del diritto che determina l’autorità competente e la legge applicabile in caso di controversia internazionale. La controversia internazionale è una controversia che coinvolge un elemento di estraneità, ad esempio a causa del domicilio di una delle parti, della nazionalità o del luogo di un immobile da dividere.
Lo Studio può offrire consulenza e supportare i propri clienti nei procedimenti in questo tipo di situazioni.
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