Diritto dell’immigrazione
Un cittadino straniero che soggiorna in Svizzera, sia per motivi di lavoro, studio, per trascorrervi la pensione o vivere con il coniuge o i figli, ha bisogno di un permesso di soggiorno.
Se il cittadino straniero ha la nazionalità di uno Stato dell’Unione Europea o dell’AELS con cui la Svizzera ha sottoscritto l’Accordo bilaterale sulla libera circolazione delle persone (ALC), i vari permessi vengono concessi sulla base di questo accordo e del diritto svizzero.
Esistono diversi tipi di permessi. Il permesso B UE/AELS è un permesso di soggiorno con validità di cinque anni concesso ai cittadini stranieri (UE/AELS con cui è stato sottoscritto un ALC) che possono dimostrare di essere assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno un anno. Questo permesso può essere prorogato per altri cinque anni se alla scadenza le condizioni richieste risultano ancora soddisfatte. La prima proroga può essere limitata a un anno se il titolare del permesso si trova in una situazione di disoccupazione involontaria per più di dodici mesi consecutivi. Una persona non attiva può ottenere un permesso di tipo B, a condizione che disponga di mezzi finanziari sufficienti e di un’assicurazione per malattia e infortuni a copertura di tutti i rischi.
Il permesso C (permesso di domicilio) viene rilasciato ai cittadini di alcuni Paesi dell’UE/AELS dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni in Svizzera. Il diritto di soggiorno in Svizzera è a tempo indeterminato con il permesso C. Non sono previste specifiche condizioni.
Il permesso G consente di lavorare in Svizzera come frontalieri.
Il permesso L consente di soggiornare in Svizzera per un breve periodo di tempo per una finalità specifica.
Permesso di soggiorno per cittadini di Paesi terzi
In linea di principio, è esclusivamente il diritto svizzero a determinare le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno a una persona proveniente da uno Stato con cui la Svizzera non ha sottoscritto un ALC, a meno che non esista un accordo internazionale che vincoli la Svizzera allo Stato di cui lo straniero è cittadino.
Il soggiorno in Svizzera può essere autorizzato per motivi di lavoro, formazione o ricongiungimento familiare. Il ricongiungimento familiare può essere concesso sia per vivere con il coniuge, il partner registrato, il convivente, il padre e la madre o i figli.
In determinate situazioni, la domanda di permesso di soggiorno può richiedere l’intervento di un operatore del diritto per espletare le procedure amministrative e garantire che siano soddisfatte tutte le condizioni richieste per il rilascio del permesso stesso.
Lo Studio è a disposizione dei clienti per fornire consulenze in materia e prestare supporto durante l’intera procedura.
Il ricongiungimento familiare
Le regole per ottenere un permesso di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare variano a seconda dello scopo, ossia raggiungere un cittadino svizzero o una persona in possesso di un permesso di soggiorno (B), di domicilio (C) o di breve durata (L).
I coniugi stranieri, i partner registrati e i figli stranieri minori di 18 anni possono chiedere il ricongiungimento familiare con un cittadino svizzero.
Il ricongiungimento familiare deve essere richiesto, in linea di principio, entro cinque anni.
Lo Studio è a disposizione dei clienti per implementare le misure necessarie per ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.
Permesso di studio
Molti stranieri scelgono la Svizzera per intraprendere studi, un percorso di formazione o di perfezionamento professionale.
Per ottenere un permesso di soggiorno a tale scopo, devono essere soddisfatte determinate condizioni: necessario disporre di mezzi finanziari sufficienti per vivere in Svizzera, disporre di un alloggio adeguato, impegnarsi a lasciare la Svizzera al termine della formazione o del perfezionamento professionale previsto ed essere regolarmente iscritti presso un istituto di formazione riconosciuto.
La durata massima del soggiorno è normalmente di otto anni. Sono tuttavia possibili ulteriori estensioni.
Possono sorgere problemi con il permesso di soggiorno per studenti, in particolare in caso di insuccesso scolastico o di cambiamento del piano di studi.
Lo Studio può supportare i clienti nell’adozione delle misure necessarie per ottenere un permesso per studenti e difendere i relativi interessi in caso di mancato rinnovo del permesso.
Soggiorno per motivi gravi
A uno straniero può essere rilasciato un permesso di soggiorno sulla base di motivi seri o rilevanti, di una situazione di disagio o, a determinate condizioni rigorose, se è irregolare.
L’amministrazione gode di ampia discrezionalità nel concedere questo tipo di permesso. La legge non conferisce il diritto a un permesso per motivi gravi.
I motivi invocati in una tale domanda di permesso non devono rientrare nell’ambito del diritto d’asilo, in quanto in quel caso va presentata specifica domanda.
Questa categoria di permessi riguarda spesso persone che vivono in Svizzera da diversi anni senza permesso di soggiorno, ma che vi lavorano e vi risiedono in modo pienamente integrato.
Lo Studio è a disposizione dei clienti per fornire consulenze sulla possibilità di ottenere un tale permesso di soggiorno e intraprendere le misure necessarie a tal fine.
I servizi
Contatti
Rue des Terreaux 10
1003 Losonna
TEL. +41 (0) 21 341 90 00
Modulo di contatto
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00